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LEGGE 28 dicembre 1902, n. 530

Che proroga il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, e dei Banchi di Napoli e Sicilia. (002U0530)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-1-1903
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia,  del  Banco  di
Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'articolo 10 del testo unico
delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R.  decreto  9
ottobre 1900, n. 373, e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1903.