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LEGGE 28 luglio 1902, n. 342

Che porta variazioni a quella in data 2 agosto 1897, n. 382, relativa a provvedimenti per la Sardegna. (002U0342)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-9-1902 al: 21-8-1907
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Art. 1



All'alinea e dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 recante provvedimenti per la Sardegna, sono sostituiti i seguenti:

«e) le Commissioni amministrative dei Monti durano in ufficio due anni ed i componenti di fisse non possono avere retribuzioni od indennità alcuna.

«Saranno composte di un membro nominato dal Prefetto, di due eletti dai venti maggiori, contribuenti del Comune per imposta fondiaria, e di due membri eletti dal Consiglio comunale. I quattro ultimi non potranno essere rieletti per il triennio successivo.

«Qualora la convocazione dei maggiori contribuenti rimanga deserta per due volte, provvederà alla nomina anche degli altri due il Consiglio comunale.

«Non possono essere membri della Commissione il Sindaco e gli assessori del Comune.

«Gli amministratori del Monte non possono in nessun caso, né direttamente, né per una interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore di quella per ciascun Monte stabilita dall'Ufficio d'ispezione, di cui alla lettera c. Alla scadenza del prestito non è ammessa alcuna proroga o rinnovazione.

«La violazione di tali disposizioni produce l'immediata decadenza dell'Amministrazione del Monte, e gli amministratori responsabili saranno puniti con una multa da L. 100 a L. 1000.

«I debitori del Monte, i quali alle scadenze pattuite non pagano i prestiti o le rate convenute di essi, non potranno ricevere nuovi prestiti.

«f) I Monti frumentari e nummari saranno esenti per 10 anni, dalla data della presento legge, dall' imposta di ricchezza mobile pel reddito derivante dalle operazioni di proprio istituto. Essi non sono soggetti alla tassa di manomorta.

«Alle operazioni dei Monti frumentari e nummaci sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel titolo I, e negli articoli 20, 21 e 25 della legge 23 gennaio 1887, n. 4270 (serie 3ª)».