stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 luglio 1902, n. 342

Che porta variazioni a quella in data 2 agosto 1897, n. 382, relativa a provvedimenti per la Sardegna. (002U0342)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 5-9-1902
al: 21-8-1907
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue; 
 
                               Art. 1. 
 
  All'alinea e dell'articolo 3 della legge  2  agosto  1897,  n.  382
recante provvedimenti per la Sardegna, sono sostituiti i seguenti: 
 
  «e) le Commissioni amministrative dei Monti durano in  ufficio  due
anni ed i componenti di  fisse  non  possono  avere  retribuzioni  od
indennita' alcuna. 
 
  «Saranno composte di un membro nominato dal Prefetto, di due eletti
dai venti maggiori, contribuenti del Comune per imposta fondiaria,  e
di due membri eletti dal Consiglio comunale.  I  quattro  ultimi  non
potranno essere rieletti per il triennio successivo. 
 
  «Qualora la convocazione dei maggiori contribuenti rimanga  deserta
per due volte, provvedera' alla  nomina  anche  degli  altri  due  il
Consiglio comunale. 
 
  «Non possono essere membri  della  Commissione  il  Sindaco  e  gli
assessori del Comune. 
 
  «Gli amministratori del Monte  non  possono  in  nessun  caso,  ne'
direttamente, ne' per una interposta persona, avere mutui  dal  Monte
per  una  somma  maggiore  di  quella  per  ciascun  Monte  stabilita
dall'Ufficio d'ispezione, di cui alla lettera c.  Alla  scadenza  del
prestito non e' ammessa alcuna proroga o rinnovazione. 
 
  «La violazione di tali disposizioni produce  l'immediata  decadenza
dell'Amministrazione del Monte,  e  gli  amministratori  responsabili
saranno puniti con una multa da L. 100 a L. 1000. 
 
  «I debitori del Monte, i quali alle scadenze pattuite non pagano  i
prestiti o le rate convenute di essi,  non  potranno  ricevere  nuovi
prestiti. 
 
      «f) I Monti frumentari e nummari saranno esenti  per  10  anni,
dalla data della presento legge, dall' imposta  di  ricchezza  mobile
pel reddito derivante dalle operazioni di proprio istituto. Essi  non
sono soggetti alla tassa di manomorta. 
 
  «Alle operazioni dei Monti frumentari e  nummaci  sono  applicabili
tutte le disposizioni contenute nel titolo I, e negli articoli 20, 21
e 25 della legge 23 gennaio 1887, n. 4270 (serie 3ª)».