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LEGGE 7 luglio 1901, n. 306

Provvedimenti per il Collegio-Convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (001U0306)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2007)
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Testo in vigore dal:  28-7-1901

Art. 1



Il Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, eretto in Ente morale con R. decreto 20 luglio 1899, provvederà, a norma dello Statuto di fondazione, al mantenimento, all'educazione ed alla istruzione così degli orfani che delle orfane bisognosi, dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti gravati del contributo obbligatorio o volontario di cui all'articolo seguente.