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LEGGE 7 luglio 1901, n. 306

Provvedimenti per il Collegio-Convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (001U0306)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2007)
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Testo in vigore dal: 28-7-1901
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
  RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Collegio-convitto  per  gli  orfani  dei  sanitari  italiani  in
Perugia, eretto in  Ente  morale  con  R.  decreto  20  luglio  1899,
provvedera', a norma dello Statuto di  fondazione,  al  mantenimento,
all'educazione ed alla istruzione cosi' degli orfani che delle orfane
bisognosi, dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti gravati del
contributo obbligatorio o volontario di cui all'articolo seguente.