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REGIO DECRETO 9 ottobre 1900, n. 494

Che approva le condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare. (000U0494)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  3-2-1901 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 14 luglio 1887, n. 4879 (serie 3ª), col quale vennero approvate le condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare;
Visto lo schema delle modificazioni ed aggiunte alle dette condizioni generali, proposto dall'Ispettore delle costruzioni del Genio, col foglio 28 luglio 1897;
Visto lo schema delle nuove condizioni generali, nel quale, oltre alle proposte dell'Ispettorato delle costruzioni del Genio, venne pur tenuto conto del parere 21 dicembre 1899 della R. Avvocatura Erariale Generale;
Visti i pareri, 30 marzo 1900 dell'Ispettore delle costruzioni del Genio, 31 marzo 1900 dell'Ispettore Generale del Genio;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Ritenuto che è stato adempiuto alle prescritte formalità amministrative;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvate le qui annesse condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare, d'ordine Nostro firmate dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, da sostituirsi a quelle già approvate col R. decreto 14 luglio 1887, n. 4879 (serie 3ª), e depositate in originale presso l'Archivio di Stato e per copia conforme presso la Corte dei Conti del Regno.