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REGIO DECRETO 9 ottobre 1900, n. 494

Che approva le condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare. (000U0494)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 3-2-1901
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 14 luglio 1887, n. 4879 (serie 3ª),  col  quale
vennero approvate le condizioni generali per l'appalto dei lavori del
Genio militare; 
 
  Visto  lo  schema  delle  modificazioni  ed  aggiunte  alle   dette
condizioni generali, proposto dall'Ispettore  delle  costruzioni  del
Genio, col foglio 28 luglio 1897; 
 
  Visto lo schema delle nuove condizioni generali, nel  quale,  oltre
alle proposte dell'Ispettorato delle costruzioni del Genio, venne pur
tenuto conto del parere 21 dicembre 1899 della R. Avvocatura Erariale
Generale; 
 
  Visti i pareri, 30 marzo 1900 dell'Ispettore delle costruzioni  del
Genio, 31 marzo 1900 dell'Ispettore Generale del Genio; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Ritenuto  che  e'  stato  adempiuto  alle   prescritte   formalita'
amministrative; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvate le qui annesse condizioni generali per l'appalto dei
lavori del Genio  militare,  d'ordine  Nostro  firmate  dal  Ministro
Segretario di Stato per gli Affari della  Guerra,  da  sostituirsi  a
quelle gia' approvate col R. decreto 14 luglio 1887, n.  4879  (serie
3ª), e depositate in originale presso l'Archivio di Stato e per copia
conforme presso la Corte dei Conti del Regno.