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REGIO DECRETO 25 dicembre 1900, n. 450

Col quale si approva il Regolamento per impedire le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. (000U0450)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  17-1-1901 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 10 della legge 25 marzo 1900, che provvede ad impedire le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, col quale si dà facoltà al Governo del Re di provvedere all'attuazione della legge stessa mediante uno speciale Regolamento;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'applicazione della legge 25 marzo 1900, che provvede ad impedire le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE,

Carcano.

Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.