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REGIO DECRETO 25 dicembre 1900, n. 450

Col quale si approva il Regolamento per impedire le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. (000U0450)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 17-1-1901
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 10 della legge 25  marzo  1900,  che  provvede  ad
impedire le frodi nella preparazione e nel commercio  dei  vini,  col
quale si da' facolta' al Governo del Re di provvedere  all'attuazione
della legge stessa mediante uno speciale Regolamento; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'unito Regolamento per l'applicazione della legge  25
marzo 1900, che provvede ad impedire le frodi  nella  preparazione  e
nel  commercio  dei  vini,  visto,  d'ordine  Nostro,  dal   Ministro
Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 25 novembre 1900. 
 
                         VITTORIO EMANUELE, 
 
                                                             Carcano. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.