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LEGGE 30 dicembre 1900, n. 458

Che approva lo stato di previsione della spesa dell'Entrata. (000U0458)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1901 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, giusta lo stato di previsione per l'Entrata, annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.