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LEGGE 30 dicembre 1900, n. 458

Che approva lo stato di previsione della spesa dell'Entrata. (000U0458)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1901
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato  ad  accertare  ed  a  riscuotere,
secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni  specie,  a
provvedere allo  smaltimento  dei  generi  di  privativa  secondo  le
tariffe vigenti, e a far entrare nelle Casse dello Stato le somme e i
proventi che gli sono  dovuti  per  l'esercizio  finanziario  dal  1°
luglio 1900 al 30 giugno 1901, giusta  lo  stato  di  previsione  per
l'Entrata, annesso alla presente legge. 
 
  E' altresi' autorizzato a rendere esecutivi i ruoli  delle  imposte
dirette pel suddetto esercizio.