stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 maggio 1900, n. 173

Disposizioni sul credito comunale e provinciale. (000U0173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-6-1900 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Il disposto dell'articolo 1832 del Codice Civile viene esteso ai debiti, anche se contratti prima della promulgazione della presente legge, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti di cui nell'articolo 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, e resta abrogato a riguardo di tali debiti il comma 2° dell'articolo 1833 del Codice Civile, nonché il comma 1° dell'articolo stesso, nella parte relativa ai contratti che stabiliscono la restituzione per via di annualità, quando l'interesse calcolato nelle annualità di rimborso superi la misura legale.

Il preavviso di sei mesi, di cui nel citato articolo 1832, sarà dato con manifesto inserito nella Gazzetta Ufficiale e nel foglio degli annunzi giudiziari della Provincia.