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LEGGE 17 maggio 1900, n. 173

Disposizioni sul credito comunale e provinciale. (000U0173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-6-1900
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il disposto dell'articolo 1832 del Codice Civile  viene  esteso  ai
debiti, anche se contratti prima della promulgazione  della  presente
legge, delle  Provincie,  dei  Comuni  e  degli  altri  enti  di  cui
nell'articolo 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, e resta  abrogato
a riguardo di tali debiti il comma 2° dell'articolo 1833  del  Codice
Civile,  nonche'  il  comma  1°  dell'articolo  stesso,  nella  parte
relativa ai contratti che stabiliscono la  restituzione  per  via  di
annualita', quando l'interesse calcolato nelle annualita' di rimborso
superi la misura legale. 
 
  Il preavviso di sei mesi, di cui nel citato  articolo  1832,  sara'
dato con manifesto inserito nella Gazzetta  Ufficiale  e  nel  foglio
degli annunzi giudiziari della Provincia.