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LEGGE 21 dicembre 1899, n. 472

Sulla fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri curativi e prodotti affini. (099U0472)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-1-1900 al: 15-12-2009
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Art. 1



Senza l'autorizzazione del Ministro dell'Interno nessuno può fabbricare a scopo di vendita:

a) Vaccini;

b) Virus;

e) Sieri curativi;

d) Tossine, antitossine ed ogni altro prodotto affine.

Le condizioni necessarie ad ottenere tale autorizzazione e le modalità concernenti la produzione e la vendita, saranno designate da apposito Regolamento, sul parere del Consiglio Superiore di Sanità, ed inteso il Consiglio di Stato.