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LEGGE 21 dicembre 1899, n. 472

Sulla fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri curativi e prodotti affini. (099U0472)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-1-1900
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Senza  l'autorizzazione  del  Ministro  dell'Interno  nessuno  puo'
fabbricare a scopo di vendita: 
 
    a) Vaccini; 
 
    b) Virus; 
 
    e) Sieri curativi; 
 
    d) Tossine, antitossine ed ogni altro prodotto affine. 
 
  Le condizioni necessarie  ad  ottenere  tale  autorizzazione  e  le
modalita' concernenti la produzione e la vendita,  saranno  designate
da apposito  Regolamento,  sul  parere  del  Consiglio  Superiore  di
Sanita', ed inteso il Consiglio di Stato.