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REGIO DECRETO 21 dicembre 1899, n. 465

Col quale viene applicata una soprattassa di ancoraggio alle navi che approdano nel porto di Genova. (099U0465)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1900 al: 15-12-2010
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Art. 1



A partire dal 1° gennaio 1900 tutte le navi che approdano nel porto di Genova, da qualsiasi provenienza, e vi compiono le operazioni di commercio previste per l'applicazione della tassa di ancoraggio stabilita dalla legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, pagheranno una soprattassa fissa nella misura di cinque centesimi di lira per ogni tonnellata di stazza.

Tale soprattassa sarà dovuta per ogni approdo nel porto di Genova e sarà liquidata e riscossa colle norme stabilite, per la tassa d'ancoraggio, dal Regolamento approvato col Nostro decreto 27 dicembre 1896, n. 584, per l'esecuzione della citata legge 23 luglio 1896.

Sono esenti dal pagamento di detta soprattassa le navi ed i galleggianti indicati nell'articolo 25 della legge 23 luglio 1896 predetta.

Pei piroscafi rimorchiatori nazionali, per le barche ed i piccoli bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza coperta non addetti al rimorchio, rispettivamente contemplati negli articoli 24 e 35, lettere a) b), della già citata legge 23 luglio 1896, la suddetta soprattassa sarà riscossa una volta all'anno insieme con la tassa d'ancoraggio, e sarà per i rimorchiatori liquidata in ragione di ogni cavallo indicato di forza sviluppata dalle rispettive macchine, come è stabilito per la tassa d'ancoraggio dallo stesso articolo 24 della predetta legge.