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REGIO DECRETO 21 dicembre 1899, n. 465

Col quale viene applicata una soprattassa di ancoraggio alle navi che approdano nel porto di Genova. (099U0465)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-1-1900
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 3 della legge 2 agosto 1897,  n.  349,  che,  allo
scopo di accelerare l'esecuzione di opere nel porto e nelle  stazioni
ferroviarie di Genova coi fondi da anticiparsi da  quel  Comune,  da'
facolta' al Governo d'imporre e di riscuotere in favore del Municipio
di Genova una tassa supplementare a quella di ancoraggio  sulle  navi
che approdano in quel porto, in misura non eccedente 10 centesimi per
ogni tonnellata di stazza, fino a raggiungere il  saldo  della  spesa
che verra' a gravare sul detto Comune per gl'interessi  semplici  del
debito che esso dovesse contrarre per le dette anticipazioni di fondi
e relative tasse; 
 
  Vista la Convenzione stipulata il 20 agosto 1898 fra il Governo, il
Municipio di Genova e le due  Casse  di  risparmio,  delle  provincie
Lombarde e di Genova, approvata col Nostro decreto 14 settembre 1898,
nella quale sono stabilite le norme per le anticipazioni delle  somme
occorrenti ai predetti lavori e  per  l'erogazione  delle  somme  che
saranno  riscosse   coll'applicazione   della   sopraccennata   tassa
supplementare a quella d'ancoraggio, in esecuzione della citata legge
2 agosto 1897; 
 
  Considerato che, in seguito ad appalti che gia'  ebbero  luogo  per
una prima serie di lavori stabiliti dalla  predetta  legge  2  agosto
1897, occorreranno anticipazioni di  fondi,  per  le  quali  dovranno
incontrarsi spese per interessi e tasse, da rimborsare  coi  proventi
della tassa supplementare a quella  di  ancoraggio  a  termini  della
legge stessa; 
 
  Ritenuto che pel fatto delle suaccennate anticipazioni  matureranno
interessi e spese a partire dal prossimo anno 1900; 
 
  Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i  Lavori
Pubblici, per la Marina, per il Tesoro e per le Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A partire dal 1° gennaio 1900 tutte le navi che approdano nel porto
di Genova, da qualsiasi provenienza, e vi compiono le  operazioni  di
commercio previste  per  l'applicazione  della  tassa  di  ancoraggio
stabilita dalla legge 23 luglio 1896, n.  318,  sui  provvedimenti  a
favore della marina  mercantile,  pagheranno  una  soprattassa  fissa
nella misura di cinque centesimi  di  lira  per  ogni  tonnellata  di
stazza. 
 
  Tale soprattassa sara' dovuta per ogni approdo nel porto di  Genova
e sara' liquidata e riscossa colle  norme  stabilite,  per  la  tassa
d'ancoraggio,  dal  Regolamento  approvato  col  Nostro  decreto   27
dicembre 1896, n. 584, per l'esecuzione della citata legge 23  luglio
1896. 
 
  Sono esenti dal  pagamento  di  detta  soprattassa  le  navi  ed  i
galleggianti indicati nell'articolo 25 della  legge  23  luglio  1896
predetta. 
 
  Pei piroscafi rimorchiatori nazionali, per le barche ed  i  piccoli
bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza  coperta  non
addetti al rimorchio, rispettivamente contemplati negli articoli 24 e
35, lettere a) b),  della  gia'  citata  legge  23  luglio  1896,  la
suddetta soprattassa sara' riscossa una volta all'anno insieme con la
tassa d'ancoraggio, e sara' per i rimorchiatori liquidata in  ragione
di  ogni  cavallo  indicato  di  forza  sviluppata  dalle  rispettive
macchine, come e' stabilito per la tassa  d'ancoraggio  dallo  stesso
articolo 24 della predetta legge.