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REGIO DECRETO 23 dicembre 1897, n. 550

Concernente il trasferimento di ufficiali nel personale permanente dei Distretti. (097U0550)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-2-1898 al: 13-3-1908
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 45 della legge 2 luglio 1896 n. 254, sull'avanzamento del R. Esercito;
Viste le tabelle n. V e IX annesse alla legge del 28 giugno 1897 n. 225, sull'ordinamento del R. Esercito;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I posti vacanti negli ufficiali del personale permanente dei Distretti, quando non vengano coperti, nei limiti stabiliti dalla legge, con ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario saranno devoluti: nei gradi di colonnello, tenente colonnello e capitano: per un quarto, agli ufficiali promovibili del grado immediatamente inferiore e già appartenenti al personale permanente dei Distretti; per tre quarti, ad ufficiali dei sopradetti gradi, trasferitivi dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; nel grado di maggiore: per metà agli uni e per metà agli altri; nei gradi di ufficiale subalterno: per la totalità ad ufficiali trasferitivi dalle armi sopraindicate.