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REGIO DECRETO 23 dicembre 1897, n. 550

Concernente il trasferimento di ufficiali nel personale permanente dei Distretti. (097U0550)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-2-1898
al: 13-3-1908
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  l'articolo  45  della  legge   2   luglio   1896   n.   254,
sull'avanzamento del R. Esercito; 
 
  Viste le tabelle n. V e IX annesse alla legge del 28 giugno 1897 n.
225, sull'ordinamento del R. Esercito; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I posti  vacanti  negli  ufficiali  del  personale  permanente  dei
Distretti, quando non vengano coperti,  nei  limiti  stabiliti  dalla
legge,  con  ufficiali  richiamati  dalla   posizione   di   servizio
ausiliario  saranno  devoluti:  nei  gradi  di  colonnello,   tenente
colonnello e capitano: per un quarto, agli ufficiali promovibili  del
grado immediatamente  inferiore  e  gia'  appartenenti  al  personale
permanente dei Distretti; per tre quarti, ad ufficiali dei sopradetti
gradi, trasferitivi dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio; nel grado di maggiore: per meta' agli uni  e  per  meta'  agli
altri; nei  gradi  di  ufficiale  subalterno:  per  la  totalita'  ad
ufficiali trasferitivi dalle armi sopraindicate.