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REGIO DECRETO 9 dicembre 1897, n. 541

Che approva l'Istruzione per le norme da seguirsi nei Consigli di disciplina per gli Ufficiali del R. Esercito. (097U0541)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-1898 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli Ufficiali;
Visto l'articolo 3 della legge 17 ottobre 1881 n. 435, che crea la posizione di servizio ausiliario per gli Ufficiali del Regio Esercito permanente;
Visto l'articolo 18 della legge 29 giugno 1882 n. 830, sul reclutamento degli Ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;
Visto l'articolo 1° del Nostro decreto 17 ottobre 1881 che stabilisce le modalità colle quali sono da applicarsi agli Ufficiali nella posizione di servizio ausiliario le leggi ed i regolamenti cui sono soggetti gli Ufficiali del R. Esercito permanente;
Visto l'articolo 1° del Nostro decreto 12 luglio 1888 relativo ai Consigli di disciplina degli Ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;
Sentito il Consiglio di Stato;
Ritenuta la convenienza di riunire e coordinare le norme fin qui emanate relativamente alla formazione ed alla procedura dei Consigli di disciplina;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata l'annessa Istruzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra, circa le norme da seguirsi nei Consigli di disciplina reggimentali e divisionali, per gli Ufficiali del R.
Esercito.