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REGIO DECRETO 9 dicembre 1897, n. 541

Che approva l'Istruzione per le norme da seguirsi nei Consigli di disciplina per gli Ufficiali del R. Esercito. (097U0541)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-2-1898
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli Ufficiali; 
 
  Visto l'articolo 3 della legge 17 ottobre 1881 n. 435, che crea  la
posizione di servizio ausiliario per gli Ufficiali del Regio Esercito
permanente; 
 
  Visto l'articolo  18  della  legge  29  giugno  1882  n.  830,  sul
reclutamento degli Ufficiali di complemento, di riserva e di  milizia
territoriale; 
 
  Visto  l'articolo  1°  del  Nostro  decreto  17  ottobre  1881  che
stabilisce le modalita' colle quali sono da applicarsi agli Ufficiali
nella posizione di servizio ausiliario le leggi ed i regolamenti  cui
sono soggetti gli Ufficiali del R. Esercito permanente; 
 
  Visto l'articolo 1° del Nostro decreto 12 luglio 1888  relativo  ai
Consigli di disciplina degli Ufficiali di complemento, di  riserva  e
di milizia territoriale; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Ritenuta la convenienza di riunire e coordinare le  norme  fin  qui
emanate relativamente alla formazione ed alla procedura dei  Consigli
di disciplina; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata l'annessa Istruzione, firmata,  d'ordine  Nostro,  dal
Ministro della Guerra, circa le norme da  seguirsi  nei  Consigli  di
disciplina reggimentali e  divisionali,  per  gli  Ufficiali  del  R.
Esercito.