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REGIO DECRETO 19 dicembre 1897, n. 547

Che estende alla R. Marina le disposizioni relative alla ricerca ed alla raccolta dei proietti o rottami di proietti esplosi durante le esercitazioni di tiro dell'artiglieria del R. Esercito. (097U0547)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-1898 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 23 aprile 1896, che regola la ricerca e la raccolta dei proietti e rottami di proietti esplosi durante le esercitazioni di tiro dell'artiglieria del R. Esercito;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 23 aprile 1896 n. 109, relativo alla ricerca ed alla raccolta dei proietti o rottami di proietti esplosi durante le esercitazioni di tiro dell'artiglieria del R. Esercito, sono estese alla R. Marina a far tempo dalla promulgazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1897.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.