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REGIO DECRETO 19 dicembre 1897, n. 547

Che estende alla R. Marina le disposizioni relative alla ricerca ed alla raccolta dei proietti o rottami di proietti esplosi durante le esercitazioni di tiro dell'artiglieria del R. Esercito. (097U0547)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-2-1898
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 23 aprile 1896, che  regola  la  ricerca  e  la
raccolta dei proietti  e  rottami  di  proietti  esplosi  durante  le
esercitazioni di tiro dell'artiglieria del R. Esercito; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari della Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le disposizioni contenute nel R. decreto 23  aprile  1896  n.  109,
relativo alla ricerca ed alla raccolta  dei  proietti  o  rottami  di
proietti esplosi durante le esercitazioni  di  tiro  dell'artiglieria
del R. Esercito, sono  estese  alla  R.  Marina  a  far  tempo  dalla
promulgazione del presente decreto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1897. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                             B. Brin. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.