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REGIO DECRETO 27 giugno 1897, n. 270

Che fissa il limite d'età pel conferimento dei posti di fanalista, custode idraulico, inserviente del Genio civile, capo cantoniere, cantoniere, ecc. (097U0270)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-8-1897 al: 27-3-1899
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 1° aprile 1897 n. 137;

Visto il parere emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in adunanza del 2 giugno corrente;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostra Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite di età fissato dall'art. 3° del succitato Nostro decreto è portato ad anni cinquantacinque.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1897.

UMBERTO.

PRINETTI.

Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.