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REGIO DECRETO 27 giugno 1897, n. 270

Che fissa il limite d'età pel conferimento dei posti di fanalista, custode idraulico, inserviente del Genio civile, capo cantoniere, cantoniere, ecc. (097U0270)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-8-1897
al: 27-3-1899
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto del 1° aprile 1897 n. 137; 
 
  Visto il parere emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori  Pubblici
in adunanza del 2 giugno corrente; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostra Ministro Segretario di Stato per i Lavori
Pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il limite di eta' fissato dall'art. 3° del succitato Nostro decreto
e' portato ad anni cinquantacinque. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 27 giugno 1897. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            PRINETTI. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.