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REGIO DECRETO 17 dicembre 1896, n. 574

Che stabilisce gli assegni giornalieri dovuti al personale destinato presso le difese delle piazze marittime. (096U0574)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-1897 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i Regi decreti 4 giugno 1891 n. 265 e 266 relativi alle difese locali delle piazze marittime;
Visto il R. decreto 19 gennaio 1896 sul riordinamento delle competenze del Corpo R. Equipaggi;
Visto il R. decreto 2 luglio 1893 n. 479 sugli assegnamenti di viaggio e di missione al personale della R. Marina;
Vista la legge 5 luglio 1882 n. 853 (serie 3ª) sugli stipendi ed assegni fissi al personale della R. Marina;
Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In tutte le piazze marittime dove è istituito un Comando di difesa locale, il Comando medesimo e tutto il personale assegnato alla difesa fissa, risiederanno esclusivamente a terra, cessando dall'essere adibite al servizio finora disimpegnato le navi centrali di difesa locale.