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REGIO DECRETO 17 dicembre 1896, n. 574

Che stabilisce gli assegni giornalieri dovuti al personale destinato presso le difese delle piazze marittime. (096U0574)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-2-1897
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Regi decreti 4 giugno 1891  n.  265  e  266  relativi  alle
difese locali delle piazze marittime; 
 
  Visto il  R.  decreto  19  gennaio  1896  sul  riordinamento  delle
competenze del Corpo R. Equipaggi; 
 
  Visto il R. decreto 2 luglio 1893  n.  479  sugli  assegnamenti  di
viaggio e di missione al personale della R. Marina; 
 
  Vista la legge 5 luglio 1882 n. 853 (serie 3ª)  sugli  stipendi  ed
assegni fissi al personale della R. Marina; 
 
  Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  In tutte le piazze marittime dove e' istituito un Comando di difesa
locale, il Comando medesimo  e  tutto  il  personale  assegnato  alla
difesa  fissa,  risiederanno   esclusivamente   a   terra,   cessando
dall'essere adibite al servizio finora disimpegnato le navi  centrali
di difesa locale.