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REGIO DECRETO 26 novembre 1896, n. 572

Che modifica l'articolo 931 del Regolamento per la esecuzione del Codice per la Marina Mercantile. (096U0572)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-1-1897 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico del Codice per la Marina Mercantile, approvato con Nostro decreto 24 ottobre 1877 n. 4146 (serie 2ª);

Visto il regolamento per la esecuzione di detto Codice, approvato con R. decreto 20 novembre 1879 n. 5166 (serie 2ª);

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Inteso il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri della Marina e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'articolo 931 del regolamento per la esecuzione del Codice per la Marina Mercantile, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

«I conduttori di piroscafi o di barche a vapore, quando rimorchiano un bastimento senza pilota pratico che diriga la rotta o la manovra, dovranno rigorosamente eseguire gli ordini del Capitano in comando dello stesso bastimento ed, in caso di inadempimento di questi ordini, saranno tenuti a rispondere dei danni che avranno cagionato.

Qualora poi pilotassero il bastimento nelle condizioni previste dall'articolo 197 del Codice per la Marina Mercantile, i detti conduttori saranno responsabili dei danni cagionati al bastimento stesso dalla loro falsa rotta o manovra».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1896.

UMBERTO.

B. Brin.
G. Costa.

Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.