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LEGGE 27 dicembre 1896, n. 560

Che proroga i Regi decreti 6 novembre 1894 n. 503, 504, 505 e 507, per modificazione alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi ed assegni fissi. (096U0560)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1897 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I decreti-leggi 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507 già prorogati con Regio decreto 30 giugno 1896 al 1° gennaio 1897, saranno considerati in vigore fino al giorno in cui sarà promulgata la legge del nuovo ordinamento dell'esercito, ma non oltre il 30 giugno 1897.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1896.

UMBERTO.

Pelloux.

Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.