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LEGGE 27 dicembre 1896, n. 560

Che proroga i Regi decreti 6 novembre 1894 n. 503, 504, 505 e 507, per modificazione alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi ed assegni fissi. (096U0560)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1897
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  I decreti-leggi 6 novembre 1894,  n.  503,  504,  505  e  507  gia'
prorogati con Regio decreto  30  giugno  1896  al  1°  gennaio  1897,
saranno considerati in vigore fino al giorno in cui sara'  promulgata
la legge del nuovo ordinamento dell'esercito,  ma  non  oltre  il  30
giugno 1897. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 27 dicembre 1896. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                             Pelloux. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.