stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 dicembre 1896, n. 554

Relativa al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito. (096U0554)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-1-1897 al: 18-7-1911
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Gli ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità od in aspettativa, non possono contrarre matrimonio senza avere prima ottenuto il Regio assentimento.

Le ragioni per le quali il Regio assentimento fosso negato sono insindacabili.