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LEGGE 24 dicembre 1896, n. 554

Relativa al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito. (096U0554)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1897
al: 18-7-1911
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente,  in
disponibilita' od in aspettativa, non  possono  contrarre  matrimonio
senza avere prima ottenuto il Regio assentimento. 
 
  Le ragioni per le quali il Regio  assentimento  fosso  negato  sono
insindacabili.