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REGIO DECRETO 6 dicembre 1896, n. 539

Riflettente la cauzione di cui è cenno agli articoli 37, 64 e 69 del Regolamento per l'applicazione della legge sugli spiriti. (096U0539)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-1-1897 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 6, 8, 9, 10 e 33, lett. h, del testo della legge sugli spiriti, approvato con Nostro decreto del 30 gennaio 1896 n. 26;
Veduti gli articoli 37, 64 e 69 del Regolamento approvato con Nostro decreto 5 luglio 1896 n. 289;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Sentito il Consiglio di Stato;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La cauzione di cui agli articoli suindicati del regolamento può essere prestata anche mediante prima ipoteca sopra beni stabili, esclusi però gli opifici ed i locali di fabbrica.

Il valore degli immobili da assoggettarsi ad ipoteca, è accertato dal personale tecnico di finanza mediante stima sommaria. Se l'interessato non accetta i risultati della stima si fa luogo a revisione col mezzo di un Ingegnere da nominarsi di comune accordo fra lui e l'Intendente di Finanza.

I terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore di stima ed i fabbricati per la metà.

I fabbricati devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accertati in cauzione e fino allo scioglimento di questa, il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando all'Intendenza la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Le spese per la stima sommaria, quelle per la revisione, qualora sia richiesta, come pure le spese che occorrono per provare la proprietà, il possesso, la libertà dell'immobile e la rendita in catasto; per la stipulazione dell'atto di consenso all'ipoteca e le successive, comprese quelle di bollo, di registro e di iscrizione sono a carico dell'interessato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1896.

UMBERTO.

Branca.

Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.