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REGIO DECRETO 6 dicembre 1896, n. 539

Riflettente la cauzione di cui è cenno agli articoli 37, 64 e 69 del Regolamento per l'applicazione della legge sugli spiriti. (096U0539)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-1-1897
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 6, 8, 9, 10 e 33,  lett.  h,  del  testo  della
legge sugli spiriti, approvato con Nostro decreto del 30 gennaio 1896
n. 26; 
 
  Veduti gli articoli 37, 64  e  69  del  Regolamento  approvato  con
Nostro decreto 5 luglio 1896 n. 289; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Finanze; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La cauzione di cui agli articoli suindicati  del  regolamento  puo'
essere prestata anche mediante  prima  ipoteca  sopra  beni  stabili,
esclusi pero' gli opifici ed i locali di fabbrica. 
 
  Il valore degli immobili da assoggettarsi ad ipoteca, e'  accertato
dal  personale  tecnico  di  finanza  mediante  stima  sommaria.   Se
l'interessato non accetta i risultati  della  stima  si  fa  luogo  a
revisione col mezzo di un Ingegnere da nominarsi  di  comune  accordo
fra lui e l'Intendente di Finanza. 
 
  I terreni non si ammettono che per i due terzi del loro  valore  di
stima ed i fabbricati per la meta'. 
 
  I fabbricati devono essere assicurati dagli incendi per  il  valore
per il quale sono accertati in cauzione e fino allo  scioglimento  di
questa, il costituente ha l'obbligo  di  mantenerne  l'assicurazione,
rinnovandola  almeno  un  mese  prima  che   scada,   e   presentando
all'Intendenza la prova della rinnovazione con  l'avvenuto  pagamento
dei premi. 
 
  Le spese per la stima sommaria, quelle per  la  revisione,  qualora
sia richiesta, come pure  le  spese  che  occorrono  per  provare  la
proprieta', il possesso, la liberta' dell'immobile e  la  rendita  in
catasto; per la stipulazione dell'atto di consenso all'ipoteca  e  le
successive, comprese quelle di bollo, di  registro  e  di  iscrizione
sono a carico dell'interessato. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1896. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                              Branca. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.