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REGIO DECRETO 30 dicembre 1894, n. 597

Che approva il testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari. (094U0597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1895
Il presente Regio Decreto è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "591".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
Testo in vigore dal:  1-1-1895 al: 9-2-2011
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Art. 1


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 23 della legge 16 settembre 1894 n. 421, sul Monte Pensioni per gli insegnanti nelle pubbliche Scuole elementari o negli Asili d'infanzia, che dà facoltà al Governo di coordinare e pubblicare in testo unico con le disposizioni di detta legge quelle della legge 23 dicembre 1888 n. 5858, nelle parti che non furono modificate;

Veduto il parere del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1894;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il qui unito testo unico delle leggi 23 dicembre 1888 n. 5858 e 16 settembre 1894 n. 421, sul Monte Pensioni per gli insegnanti nelle Scuole pubbliche elementari, negli Asili d'infanzia e nei RR. Educatorii femminili a patrimonio sorvegliato, firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1894.

UMBERTO.

Baccelli.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.