stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 30 dicembre 1894, n. 597

Che approva il testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari. (094U0597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1895
Il presente Regio Decreto è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "591".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
Testo in vigore dal: 1-1-1895
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 23 della legge 16 settembre 1894 n.  421,  sul  Monte
Pensioni per gli insegnanti nelle pubbliche Scuole elementari o negli
Asili d'infanzia,  che  da'  facolta'  al  Governo  di  coordinare  e
pubblicare in testo unico con le disposizioni di detta  legge  quelle
della legge 23 dicembre 1888 n. 5858,  nelle  parti  che  non  furono
modificate; 
 
  Veduto il parere del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1894; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato il qui unito testo unico delle leggi 23 dicembre  1888
n. 5858 e 16 settembre 1894  n.  421,  sul  Monte  Pensioni  per  gli
insegnanti nelle Scuole pubbliche elementari, negli Asili  d'infanzia
e nei RR. Educatorii femminili  a  patrimonio  sorvegliato,  firmato,
d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro predetto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1894. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            Baccelli. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.