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REGIO DECRETO 23 dicembre 1894, n. 572

Concernente la Commissione di statistica giudiziaria. (094U0572)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1895 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  20-1-1895 al: 19-1-1897
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto in data 20 aprile 1882 n. 742 (serie 3ª), col quale furono istituiti una Commissione ed un Comitato permanente di statistica giudiziaria;
Ritenuta la convenienza di far intervenire nella predetta Commissione, come membri di diritto, i Direttori generali delle Carceri e del Fondo per il culto;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il Direttore generale delle Carceri al Ministero dell'Interno e il Direttore generale del Fondo per il Culto, sono chiamati a far parte, come membri di diritto, della Commissione di statistica giudiziaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1894.

UMBERTO.

Calenda.
Barazzuoli.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.