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REGIO DECRETO 23 dicembre 1894, n. 572

Concernente la Commissione di statistica giudiziaria. (094U0572)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1895 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 20-1-1895
al: 19-1-1897
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto in data 20 aprile 1882 n. 742  (serie  3ª),
col quale furono istituiti una Commissione ed un Comitato  permanente
di statistica giudiziaria; 
 
  Ritenuta  la  convenienza  di  far   intervenire   nella   predetta
Commissione, come membri  di  diritto,  i  Direttori  generali  delle
Carceri e del Fondo per il culto; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,  di  concerto
col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Direttore generale delle Carceri al Ministero dell'Interno e  il
Direttore generale del Fondo per il Culto, sono chiamati a far parte,
come membri di diritto, della Commissione di statistica giudiziaria. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
   Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1894. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                          Calenda. 
                                                          Barazzuoli. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.