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LEGGE 4 agosto 1894, n. 397

Sull'ordinamento dei dominii collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio (094U0397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-9-1894 al: 15-12-2010
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Art. 1



Nelle provincie degli ex Stati pontificii e dell'Emilia le Università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche.

Gli utenti ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà collettiva dei fondi ai termini degli articoli 3 e 9 della legge 24 giugno 1883, n. 5489, sono per virtù della presente legge costituiti in associazioni, considerate egualmente persone giuridiche.