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LEGGE 4 agosto 1894, n. 397

Sull'ordinamento dei dominii collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio (094U0397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-9-1894
al: 15-12-2010
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
  « Ordinamento dei dominii collettivi nelle provincie dell'ex  Stato
pontificio ». 
 
                               Art. 1. 
 
  Nelle  provincie  degli  ex  Stati  pontificii  e  dell'Emilia   le
Universita'  agrarie,  comunanze,  partecipanze  e  le   associazioni
istituite a profitto della generalita' degli abitanti di un comune, o
di una frazione di comune, o di una determinata classe  di  cittadini
per  la  coltivazione  o  il  godimento  collettivo  dei   fondi,   o
l'amministrazione sociale di mandre  di  bestiame,  sono  considerate
persone giuridiche. 
 
  Gli utenti ai quali sia  stata  o  sara'  assegnata  la  proprieta'
collettiva dei fondi ai termini degli articoli 3 e 9 della  legge  24
giugno 1883, n. 5489, sono per virtu' della presente legge costituiti
in associazioni, considerate egualmente persone giuridiche.