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REGIO DECRETO 21 dicembre 1893, n. 695

Che autorizza il comune di Amantea a riscuotere un dazio di consumo. (093U0695)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-1-1894 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Vedute le deliberazioni 19 novembre 1892 e 30 giugno 1893, con le quali il Consiglio comunale di Amantea (provincia della Calabria Citeriore), ha imposto un dazio di consumo su generi non contemplati dalle leggi daziarie del 1864 e 1866, vale a dire sulle palle e sui pallini di piombo, fissando il detto dazio in lire 2 per ogni quintale;
Udita la Camera provinciale di commercia ed arti;

Udito

il parere del Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il comune di Amantea è autorizzato, a seconda delle sue deliberazioni succitate, a riscuotere sulle palle ed i pallini di piombo un dazio di lire 2 per ogni quintale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a Roma, addì 21 dicembre 1893.

UMBERTO.

Sidney Sonnino.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.