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REGIO DECRETO 21 dicembre 1893, n. 695

Che autorizza il comune di Amantea a riscuotere un dazio di consumo. (093U0695)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-1-1894
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Finanze; 
 
  Vedute le deliberazioni 19 novembre 1892 e 30 giugno 1893,  con  le
quali il Consiglio comunale  di  Amantea  (provincia  della  Calabria
Citeriore), ha imposto un dazio di consumo su generi non  contemplati
dalle leggi daziarie del 1864 e 1866, vale a dire sulle palle  e  sui
pallini di piombo, fissando  il  detto  dazio  in  lire  2  per  ogni
quintale; 
 
  Veduto l'articolo 11 della legge 11 agosto 1870 n.  5794,  allegato
L; 
 
  Udita la Camera provinciale di commercia ed arti; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il  comune  di  Amantea  e'  autorizzato,  a  seconda   delle   sue
deliberazioni succitate, a riscuotere sulle palle  ed  i  pallini  di
piombo un dazio di lire 2 per ogni quintale. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato, a Roma, addi' 21 dicembre 1893. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                      Sidney Sonnino. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.