stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 20 dicembre 1891, n. 728

Che modifica l'ordinamento della R. Accademia navale (091U0728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  28-1-1892 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il nuovo ordinamento della R. Accademia navale, approvato con R. decreto 5 settembre 1886 num. 4094 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 25 luglio 1887 n. 4831 (serie 3ª), che approva alcune modificazioni al suddetto ordinamento;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 22 dell'ordinamento della R. Accademia navale approvato con R. decreto 5 settembre 1886 num. 4094 (serie 3ª) e modificato dal Regio decreto 25 luglio 1887 n. 4831, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 22. Corso superiore. - 1° periodo. - È obbligatorio per tutti i sottotenenti di vascello di seguire il 1° periodo del corso superiore. Alla fine di esso, dinanzi a speciale Commissione, presieduta da un ufficiale ammiraglio, dovranno dare esame su tutte le materie d'insegnamento obbligatorie stabilite da apposito programma.

Le successive promozioni a tenenti di vascello e la definitiva classificazione in quest'ultimo grado, dipenderanno principalmente dall'esito degli esami e dai punti di merito in essi riportati.

Se qualchesottotenente di vascello, per cause indipendennti dalla sua volontà, non potrà seguire l'azidetto 1° periodo con gli ufficiali del suo corso, dovrà seguirlo tosto che sia possibile.

Nessuno sarà ammesso a ripetere il 1° periodo del corso, salvo che ragioni di malattia o altre gravi circostanze, debitamente giustificate, abbiano prodotto interruzione prolungata negli studi.

I sottotenenti di vascello nelle condizioni previste dai due precedenti paragrafi, saranno, dopo gli esami finali, classificati con quei compagni di pari grado e nomina con i quali avrebbero dovuto seguire il corso.

I sottotenenti di vascello riprovati all'esame finale in non più di due materie obbligatorie, saranno ammessi, quando lo stabilirà il Ministero, a sostenere l'esame di riparazione sulle materie medesime; se anche in questa prova non ottenessero l'idoneità in qualcuna di esse, saranno chiamati ad un secondo esame di riparazione nell'anno seguente, al termine del 1° periodo del corso superiore. Sia che superino la prova al primo od al secondo esame di riparazione, i detti sottotenenti di vascello saranno classificati, in concorso fra loro, immediatamente dopo i loro compagni di corso. Se qualcuno di essi non ottenesse l'idoneità in una od in entrambe le materie al secondo esame di riparazione, sarà chiamato ad una terza ed ultima prova sulle medesime nell'anno susseguente allorché avranno luogo gli esami del primo periodo del corso superiore. Se approvato, sarà allora classificato in concorso con i sottotenenti di vascello con i quali sosterrà la prova in quell'anno; ove non superi quest'ultimo esame, sarà egli escluso dal quadro di avanzamento.

I sottotenenti di vascello riprovati all'esame finale in più di due materie obbligatorie saranno ammessi, al termine del 1° periodo del corso superiore dell'anno seguente, a dare esame di riparazione sulle materie medesime. Se approvati, saranno classificati dopo i loro compagni di corso, compresi quelli che fossero stati chiamati ad esami di riparazione soltanto su due materie. Se qualcuno di essi non ottenesse l'approvazione in qualche materia, sarà chiamato ad un secondo ed ultimo esame di riparazione su di esse nell'anno susseguente al termine degli studi del 1° periodo del corso superiore. Se approvato, sarà allora classificato in concorso con i sottotenenti di vascello coi quali sosterrà la prova in quell'anno; ove non superi quest'ultimo esame sarà escluso dal quadro di avanzamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1891.

UMBERTO.

S. de Sant-Bon.

Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.