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REGIO DECRETO 20 dicembre 1891, n. 728

Che modifica l'ordinamento della R. Accademia navale (091U0728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-1-1892
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il nuovo ordinamento della R. Accademia navale, approvato con
R. decreto 5 settembre 1886 num. 4094 (serie 3ª); 
 
  Visto il R. decreto 25 luglio 1887 n. 4831 (serie 3ª), che  approva
alcune modificazioni al suddetto ordinamento; 
 
  Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  L'art. 22 dell'ordinamento della R. Accademia navale approvato  con
R. decreto 5 settembre 1886 num. 4094 (serie  3ª)  e  modificato  dal
Regio decreto 25 luglio 1887 n. 4831, e' abrogato  e  sostituito  dal
seguente: 
 
  Art. 22. Corso superiore. - 1° periodo. - E' obbligatorio per tutti
i sottotenenti di  vascello  di  seguire  il  1°  periodo  del  corso
superiore.  Alla  fine  di  esso,  dinanzi  a  speciale  Commissione,
presieduta da un ufficiale ammiraglio, dovranno dare esame  su  tutte
le  materie  d'insegnamento  obbligatorie   stabilite   da   apposito
programma. 
 
  Le successive promozioni a tenenti  di  vascello  e  la  definitiva
classificazione in quest'ultimo  grado,  dipenderanno  principalmente
dall'esito degli esami e dai punti di merito in essi riportati. 
 
  Se qualchesottotenente di vascello, per cause  indipendennti  dalla
sua volonta', non  potra'  seguire  l'azidetto  1°  periodo  con  gli
ufficiali del suo corso, dovra' seguirlo tosto che sia possibile. 
 
  Nessuno sara' ammesso a ripetere il 1° periodo del corso, salvo che
ragioni  di  malattia  o   altre   gravi   circostanze,   debitamente
giustificate, abbiano prodotto interruzione prolungata negli studi. 
 
  I sottotenenti  di  vascello  nelle  condizioni  previste  dai  due
precedenti paragrafi, saranno, dopo gli  esami  finali,  classificati
con quei compagni di pari grado e nomina con i quali avrebbero dovuto
seguire il corso. 
 
  I sottotenenti di vascello riprovati all'esame finale in  non  piu'
di due materie obbligatorie, saranno ammessi, quando lo stabilira' il
Ministero, a sostenere l'esame di riparazione sulle materie medesime;
se anche in questa prova non ottenessero l'idoneita' in  qualcuna  di
esse, saranno chiamati ad un secondo esame di  riparazione  nell'anno
seguente, al termine del 1° periodo  del  corso  superiore.  Sia  che
superino la prova al primo od al  secondo  esame  di  riparazione,  i
detti sottotenenti di vascello saranno classificati, in concorso  fra
loro, immediatamente dopo i loro compagni di corso.  Se  qualcuno  di
essi non ottenesse l'idoneita' in una od in entrambe  le  materie  al
secondo esame di riparazione, sara' chiamato ad una terza  ed  ultima
prova sulle medesime nell'anno susseguente  allorche'  avranno  luogo
gli esami del primo periodo del corso superiore. Se approvato,  sara'
allora classificato in concorso con i sottotenenti di vascello con  i
quali sosterra' la prova in quell'anno; ove non  superi  quest'ultimo
esame, sara' egli escluso dal quadro di avanzamento. 
 
  I sottotenenti di vascello riprovati all'esame finale  in  piu'  di
due materie obbligatorie saranno ammessi, al termine del  1°  periodo
del corso superiore dell'anno seguente, a dare esame  di  riparazione
sulle materie medesime. Se approvati,  saranno  classificati  dopo  i
loro compagni di corso, compresi quelli che fossero stati chiamati ad
esami di riparazione soltanto su due materie. Se qualcuno di essi non
ottenesse l'approvazione in qualche materia,  sara'  chiamato  ad  un
secondo  ed  ultimo  esame  di  riparazione  su  di  esse   nell'anno
susseguente  al  termine  degli  studi  del  1°  periodo  del   corso
superiore. Se approvato, sara' allora classificato in concorso con  i
sottotenenti di vascello coi quali sosterra' la prova in  quell'anno;
ove non  superi  quest'ultimo  esame  sara'  escluso  dal  quadro  di
avanzamento. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1891. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                      S. de Sant-Bon. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.