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REGIO DECRETO 3 dicembre 1891, n. 722

Che approva le norme per l'applicazione del Regolamento 17 gennaio 1886 sulla costruzione delle strade ferrate affidata alle Società per le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula. (091U0722)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-1-1892 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regolamento per la costruzione delle strade ferrate affidata alle Società per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, approvato col R. decreto 17 gennaio 1886 n. 3705 (serie 3ª);
Considerato che il detto Regolamento non ha fissate le quote delle spese generali da corrispondersi alle Società sull'importo dei materiali prelevati dai loro magazzini e sull'importo complessivo delle spese e delle prestazioni fatte per le opere a rimborso di spesa, e non ha stabilite le norme per la valutazione dei trasporti con treni materiali, né altri accessori relativi alle nuove costruzioni ferroviarie;
Ritenuta la opportunità di compendiare in apposite quote percentuali talune delle spese enumerate all'art. 52 del suddetto Regolamento, e la convenienza di regolare ulteriormente con qualche disposizione, consigliata dalla esperienza fatta, la compilazione dei progetti e la esecuzione dei lavori e delle provviste da affidarsi alle Società suddette;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'annesso testo definitivo, visto d'ordine Nostro dal Ministro dei lavori pubblici, delle norme concordate con le Società esercenti delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, per l'applicazione del Regolamento sulla costruzione delle strade ferrate, approvato col R. decreto 17 gennaio 1886 n. 3705 (serie 3ª);

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1891.

UMBERTO.

Branca.

Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.