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REGIO DECRETO 1 giugno 1891, n. 261

Che sostituisce otto nuovi articoli ad altri otto del Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pè Riformatori governativi. (091U0261)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-7-1891
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regio Decreto del 1° febbraio 1891, n. 260, col  quale  fu
approvato il Regolamento generale per gli Stabilimenti  carcerarii  e
pei Riformatorii governativi; 
 
  Considerando la  convenienza  d'introdurre  nel  detto  Regolamento
alcune variazioni, allo scopo di meglio contemperare le esigenze  del
servizio carcerario con le prescrizioni della Legge del  17  febbraio
1884,  n.  2016,  per  l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la
contabilita' generale dello Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'Interno, di accordo  col  Nostro  Guardasigilli  Ministro
Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia o dei Culti,
e di quello del Tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 571, 573, 624, 642, 644, 656, 674  e  709  del  detto
Regolamento  generale  per  gli   Stabilimenti   carcerarii   e   pei
Riformatorii governativi sono sostituiti i seguenti: 
 
  Art. 571. Nei limiti della spesa ammessa e approvata dal  Ministero
per ciascun capitolo dei preventivi di cui all'articolo  568,  e  per
l'esecuzione dei lavori indicati nell'articolo  569,  ogni  Direzione
provvede direttamente, o per mezzo della Prefettura nel caso previsto
dall'articolo  675,  al  pagamento  di  tutte  le   somministrazioni,
provvisto, opere e altre spese da essa  ordinate  in  servizio  dello
Stabilimento, nel modo disposto dal Regolamento, salva la  preventiva
autorizzazione del Ministero riguardo alle spese  per  le  quali  sia
stata riservata l'autorizzazione. 
 
  Art. 573. I pagamenti ordinati ed autorizzati  dal  Ministero,  non
imputabili ai rami di amministrazione indicati nell'articolo 566,  si
conteggiano nel modo prescritto dal Regolamento. 
 
  Art. 624. Il Ministero, in base ai preventivi delle  spese,  ordina
le anticipazioni e rimborsa mano  mano  le  spese  che  le  Direzioni
giustificano di aver pagato o di aver fatto pagare dalle  Prefetture,
e cio' sino all'ultimo periodo dell'esercizio  in  cui  ha  luogo  il
saldo finale,  secondo  le  norme  stabilite  dall'articolo  381  del
Regolamento sulla contabilita' generale dello Stato. 
 
  Art. 642. Tutti i lavori di ampliamento,  riduzione  e  riparazione
occorrenti ai Fabbricati  carcerarii  occupati  dai  detenuti  o  dai
ricoverati, in esecuzione della Legge 14 luglio 1889, n.  6165  sulla
riforma    penitenziaria,    potranno    eseguirsi    ad    economia,
preferibilmente coll'opera degli stessi detenuti  o  ricoverati,  nei
limiti del  fondo  stanziato  in  bilancio,  in  seguito  a  regolari
progetti d'arte compilati dagli Ufficii del Genio civile 
 
  o dagli Ingegneri speciali, secondo il  capoverso  dell'articolo  5
della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche. 
 
  Pei lavori di manutenzione cosi' detta locativa, il  cui  ammontare
non  ecceda  le  lire  cinquanta,  dispongono  le  Direzioni,   salvo
l'eccezione fatta coll'articolo 637. 
 
  Art. 644. I materiali da costruzione e gli infissi  d'ogni  specie,
quando non sieno costruiti  nelle  officine  locali,  e  non  possano
provvedersi da quelle di altri  Stabilimenti  condotti  ad  economia,
vengono acquistati dall'industria libera, ne' limiti  e  colle  forme
sancite  dalla  Legge  di  contabilita'   generale,   coll'assistenza
dell'Ingegnere o di  chi  lo  rappresenta,  o,  in  mancanza,  di  un
Impiegato dell'Amministrazione. 
 
  Art. 656. Il fondo dei detenuti  eccedente  gli  ordinarii  bisogni
della cassa dello Stabilimento, nella misura stabilita dal Ministero,
sara' versato nella Cassa dei Depositi e  Prestiti  o  convertito  in
Buoni del Tesoro. 
 
  Sugli  interessi  di  questo  fondo  puo'  il  Ministero  accordare
gratificazioni  straordinarie  a  condannati  per  lavori  o  servizi
speciali ed imputare altre spese, quali acquisto  di  libretti  della
cassa postale di risparmio ed oggetti per  premio  ai  ricoverati,  o
vestiario ai liberandi a' sensi dell'articolo 444 del Regolamento. 
 
  Art. 674. Nei primi cinque giorni di ogni mese, ed  ogni  qualvolta
sia esaurita per  due  terzi  la  somma  anticipata,  debbono  essere
presentati al Ministero i conti nel modo indicato  all'articolo  759,
relativi alle spese incontrate nello  stesso  periodo  di  tempo  per
l'Amministrazione della Casa e delle Manifatture. 
 
  Art. 709. Alla fine di ogni semestre il Direttore provvede  perche'
siano rimesse al Ministero, col mezzo di vaglia del Tesoro o postale,
secondo le localita', le somme di cui agli articoli 223, 406 e 431. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Monza, addi' 1° giugno 1891. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                     G. NICOTERA. 
                                                     L. FERRARIS. 
                                                     L. LUZZATTI. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.