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REGIO DECRETO 1 giugno 1891, n. 261

Che sostituisce otto nuovi articoli ad altri otto del Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pè Riformatori governativi. (091U0261)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1891 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regio Decreto del 1° febbraio 1891, n. 260, col quale fu approvato il Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerarii e pei Riformatorii governativi;
Considerando la convenienza d'introdurre nel detto Regolamento alcune variazioni, allo scopo di meglio contemperare le esigenze del servizio carcerario con le prescrizioni della Legge del 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, di accordo col Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia o dei Culti, e di quello del Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli articoli 571, 573, 624, 642, 644, 656, 674 e 709 del detto Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerarii e pei Riformatorii governativi sono sostituiti i seguenti:

Art. 571. Nei limiti della spesa ammessa e approvata dal Ministero per ciascun capitolo dei preventivi di cui all'articolo 568, e per l'esecuzione dei lavori indicati nell'articolo 569, ogni Direzione provvede direttamente, o per mezzo della Prefettura nel caso previsto dall'articolo 675, al pagamento di tutte le somministrazioni, provvisto, opere e altre spese da essa ordinate in servizio dello Stabilimento, nel modo disposto dal Regolamento, salva la preventiva autorizzazione del Ministero riguardo alle spese per le quali sia stata riservata l'autorizzazione.

Art. 573. I pagamenti ordinati ed autorizzati dal Ministero, non imputabili ai rami di amministrazione indicati nell'articolo 566, si conteggiano nel modo prescritto dal Regolamento.

Art. 624. Il Ministero, in base ai preventivi delle spese, ordina le anticipazioni e rimborsa mano mano le spese che le Direzioni giustificano di aver pagato o di aver fatto pagare dalle Prefetture, e ciò sino all'ultimo periodo dell'esercizio in cui ha luogo il saldo finale, secondo le norme stabilite dall'articolo 381 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 642. Tutti i lavori di ampliamento, riduzione e riparazione occorrenti ai Fabbricati carcerarii occupati dai detenuti o dai ricoverati, in esecuzione della Legge 14 luglio 1889, n. 6165 sulla riforma penitenziaria, potranno eseguirsi ad economia, preferibilmente coll'opera degli stessi detenuti o ricoverati, nei limiti del fondo stanziato in bilancio, in seguito a regolari progetti d'arte compilati dagli Ufficii del Genio civile

o dagli Ingegneri speciali, secondo il capoverso dell'articolo 5 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Pei lavori di manutenzione così detta locativa, il cui ammontare non ecceda le lire cinquanta, dispongono le Direzioni, salvo l'eccezione fatta coll'articolo 637.

Art. 644. I materiali da costruzione e gli infissi d'ogni specie, quando non sieno costruiti nelle officine locali, e non possano provvedersi da quelle di altri Stabilimenti condotti ad economia, vengono acquistati dall'industria libera, né limiti e colle forme sancite dalla Legge di contabilità generale, coll'assistenza dell'Ingegnere o di chi lo rappresenta, o, in mancanza, di un Impiegato dell'Amministrazione.

Art. 656. Il fondo dei detenuti eccedente gli ordinarii bisogni della cassa dello Stabilimento, nella misura stabilita dal Ministero, sarà versato nella Cassa dei Depositi e Prestiti o convertito in Buoni del Tesoro.

Sugli interessi di questo fondo può il Ministero accordare gratificazioni straordinarie a condannati per lavori o servizi speciali ed imputare altre spese, quali acquisto di libretti della cassa postale di risparmio ed oggetti per premio ai ricoverati, o vestiario ai liberandi à sensi dell'articolo 444 del Regolamento.

Art. 674. Nei primi cinque giorni di ogni mese, ed ogni qualvolta sia esaurita per due terzi la somma anticipata, debbono essere presentati al Ministero i conti nel modo indicato all'articolo 759, relativi alle spese incontrate nello stesso periodo di tempo per l'Amministrazione della Casa e delle Manifatture.

Art. 709. Alla fine di ogni semestre il Direttore provvede perché siano rimesse al Ministero, col mezzo di vaglia del Tesoro o postale, secondo le località, le somme di cui agli articoli 223, 406 e 431.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° giugno 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.
L. FERRARIS.
L. LUZZATTI.

Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.