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REGIO DECRETO 21 dicembre 1890, n. 7348

Che stabilisce il ruolo organico del personale di vigilanza sugli Istituti di emissione, sugli Istituti e sulle Società di credito fondiario, sugli Istituti e sulle Società di credito agrario e sulle Casse di risparmio (090U7348)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-1-1891 al: 31-12-1894
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 9 giugno 1887, n. 4602 (serie 3ª) col quale fu approvato il ruolo organico del personale di vigilanza sugli Istituti di emissione, sugli Istituti e sulle Società di credito fondiario, sugli Istituti e sulle Società di credito agrario e sulle Casse di risparmio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Dal 1° gennaio 1891, il ruolo organico del personale di vigilanza sugli Istituti di emissione sugli Istituti e sulle Società di credito fondiario, sugli Istituti e sulle Società di credito agrario e sulle Casse di risparmio è stabilito come qui appresso:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1890.

UMBERTO.

L. Miceli

Visto, Il Guardasigilli Zanardelli.