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REGIO DECRETO 21 dicembre 1890, n. 7348

Che stabilisce il ruolo organico del personale di vigilanza sugli Istituti di emissione, sugli Istituti e sulle Società di credito fondiario, sugli Istituti e sulle Società di credito agrario e sulle Casse di risparmio (090U7348)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 24-1-1891
al: 31-12-1894
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 9 giugno 1887, n. 4602 (serie 3ª) col quale  fu
approvato il ruolo organico del personale di vigilanza sugli Istituti
di emissione, sugli Istituti e sulle Societa' di  credito  fondiario,
sugli Istituti e sulle Societa' di credito agrario e sulle  Casse  di
risparmio; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Dal 1° gennaio 1891, il ruolo organico del personale  di  vigilanza
sugli Istituti di  emissione  sugli  Istituti  e  sulle  Societa'  di
credito fondiario, sugli Istituti e sulle Societa' di credito agrario
e sulle Casse di risparmio e' stabilito come qui appresso: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1890. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            L. Miceli 
 
  Visto, Il Guardasigilli Zanardelli.