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REGIO DECRETO 7 dicembre 1890, n. 7330

Che autorizza la concessione di terreni a diverse persone nella colonia Eritrea. (090U7330)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1891 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.
Vista la legge 10 luglio 1890, n: 7003 per la pubblicazione delle leggi del Regno nella Colonia Eritrea;
Visto il Nostro decreto del 19 giugno 1890 per le facoltà accordate all'Onorevole Leopoldo Franchetti, deputato al Parlamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio, Ministro interim degli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Vengono concessi i seguenti terreni nella Colonia Eritrea alle persone e per gli scopi sottoindicati:

1°) - Al signor Basilio Cecchi fu Torquato un'area rettangolare di metri dieci per quindici di lato, cioè metri quadrati centocinquanta di superficie, nella vicinanza del forte di Ghinda, per la durata di anni cinque, a scopo di costruzione di una casa ed esercizio nella medesima di cantina ed albergo.

2°) - Al signor Fryda Teodoro fu Costantino, nato a Metilene, un'area quadrata di terreno di metri venti di lato, cioè metri quadrati quattrocento di superficie, sulla spiaggia del continente di fronte all'isola Taulud, per la durata di anni dieci a scopo di costruzione ed esercizio di una fornace di calce e da laterizi.

3°) - Al signor Agresti Oscar di Corrado, un'area di terreno di figura irregolare, della superficie di metri quadrati quattromilasettantatre, contenente un pozzo, nei pressi del forte di Arkiko, per la durata di anni cinque, a scopo di coltivazione d'ortaggi.

4°) - Al signor Brena Cleto di Camillo, un'area di terreno di figura rettangolare di metri trentatre per trentaquattro di lato, cioè metri quadrati millecentoventidue di superficie, nelle vicinanze dell'Asmara fra il forte Bet-Maka e il campo cintato per la durata di dieci anni, a scopo di costruzione ed esercizio di un mulino di cereali.

5°) - Al reverendo Padre Bonomi Luigi del fu Francesco, un'area di terreno di figura rettangolare di metri venticinque per trentatre di lato, cioè metri quadrati ottocentoventicinque di superficie, nelle vicinanze dell'Asmara, a scopo di costruzione di una scuola ed insegnamento della scuola medesima. La concessione durerà fintanto che il concessionario attenderà personalmente all'educazione degli alunni.

6°) - Alla ditta V. Bienenfeld e Comp. di Massaua, un'area di terreno di figura rettangolare di metri sedici per venticinque di lato, cioè metri quadrati quattrocento di superficie nelle vicinanze dell'Asmara fra il campo cintato e il forte Bet-Maka per la durata di anni venticinque, a scopo di costruzione ed uso di fabbricati per esclusiva abitazione, per uffici e magazzini da merci.

La concessione è fatta al prezzo di lira una al metro quadrato.

7°) - Al signor Brunetti Giuseppe di Giorgio, un'area di terreno di figura esagonale, di metri quadrati diciannovemilaquattrocentodiciasette, nelle vicinanze del forte di Ghinda, per la durata di anni dodici, a scopo di agricoltura.

8°) - Al signor Trusguik Antonio fu Andrea, un'area di terreno di figura rettangolare, di metri quattrocento per mille di lato, cioè metri quadrati quattrocentomila di superficie, nella località di Hamas vicino alla punta del Ghedam, per la durata di anni dieci, a scopo d'esercizio di una cava di pietra calcare - Impianto di una fornace da calce e laterizi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1890.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.